STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NAUTICA REGIONALE LAZIO
Titolo I
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – DURATA – SEDE
Articolo 1. (Costituzione e Denominazione)
– L’associazione, denominata Associazione Nautica Regionale Lazio (di seguito Associazione), è retta dalle norme del presente statuto.
Articolo 2. (Durata)
– La durata dell’Associazione è stabilita sino al 2100 e potrà in ogni tempo essere prorogata su delibera dell’Assemblea ordinaria.
Articolo 3. (Sede) – L’associazione ha sede in via della Scafa 19, Fiumicino, (Roma). Possono essere costituite sedi periferiche distaccate con compiti operativi con le modalità che verranno di volta in volta stabilite dal Presidente dell’Associazione.
Titolo II
SCOPO
Articolo 4. (Scopo) – L’associazione si prefigge lo scopo di favorire il progresso del settore nautico provvedendo, nel contempo, a promuovere la maggiore solidarietà e collaborazione fra gli associati, senza alcuna ingerenza nell’attività imprenditoriale degli associati.
L’Associazione si conforma nel solo funzionamento ai principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e mantiene piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione.
Tutte le attività di servizio svolte dagli associati a favore dell’Associazione e della collettività, nonché l’esercizio delle cariche, saranno a titolo gratuito.
L’Associazione è apolitica, non ha fini di lucro e persegue, inoltre, i seguenti scopi:
a) promuovere ogni attività idonea a tutelare gli interessi ed i diritti degli associati nei confronti di chiunque con riguardo anche a tutti i problemi inerenti
lo sviluppo delle rispettive Aziende;
b) organizzare manifestazioni, esposizioni ed ogni altra attività atta a promuovere la diffusione dei prodotti e delle attività nautiche, ivi compresi il noleggio, il turismo nautico, la gestione di porti, approdi e punti di ormeggio turistici, rimessaggi e assistenza;
c) tutelare e far progredire lo spirito di unione e l’etica commerciale degli associati;
d) sensibilizzare gli organismi istituzionali per lo sviluppo del terziario in particolar modo del tempo libero e delle attività marinare;
e) promuovere ed incoraggiare le iniziative educative, propagandistiche e sportive che risultino utili alla clientela ed al progresso degli associati;
f) promuovere i rapporti con i rappresentanti di altre case italiane ed estere sia in Italia che all’estero, soprattutto nell’area della Comunità Europea;
g) svolgere un’attività di informazione all’esterno mediante la pubblicazione di bollettini, riviste e monografie riguardanti il settore;
h) sviluppare attività imprenditoriali di qualunque tipo purché inerenti al settore
della nautica da diporto, a vela ed a motore, e della pesca sportiva;
i) promuovere e svolgere attività di formazione professionale.
Titolo III
AMBITO ASSOCIATIVO – AMMISSIONE – RAPPRESENTANZA – DIRITTI DOVERI – CESSAZIONE E PERDITA DELLA QUALITA’ DÌ ASSOCIATO – SANZIONI
Articolo 5. (Ambito Associativo). – Possono far parte dell’Associazione:
– I SOCI EFFETTIVI
Sono le persone fisiche, Imprese e/o ditte che operano nei seguenti settori della nautica e affini:
a) Produzione e Commercio.
b) Importazione, Concessionari e Rivenditori.
c) Servizi.
– I SOCI AGGREGATI
Sono le Organizzazioni e Associazioni di Imprese e/o le imprese-ditte che svolgono attività significative per la nautica e per settori affini.
Articolo 6. (Ammissione)
– All’Associazione possono aderire tutti coloro che svolgono un’attività nel settore della nautica e che condividono gli scopi sociali e i documenti programmatici
approvati dagli organi sociali e che si impegnano a prestare la loro attività volontaria a favore dell’Associazione e della collettività.
La domanda di ammissione ad associato deve essere sottoscritta dal soggetto e/o legale rappresentante dell’impresa e/o ditta o dal Presidente dell’Organizzazione e deve contenere la dichiarazione di impegnarsi ad osservare le norme del presente Statuto, a provvedere al pagamento di tutti i contributi che saranno deliberati a norma dello Statuto stesso, ad osservare scrupolosamente la disciplina sociale, nonché tutte quelle disposizioni e norme che fossero deliberate dagli Organi sociali.
Nell’ipotesi di società di fatto, sarà ammesso a far parte dell’associazione quello tra i soci che sia stato designato dai soci stessi.
La domanda di ammissione dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante l’iscrizione alla CCIAA o Albo da almeno un biennio, e deve indicare la natura dell’attività esercitata. Su tale domanda delibera il Consiglio Direttivo.
L’ammissione vale per un biennio e s’intende tacitamente rinnovata, di biennio in biennio, se non sia stato presentato dall’associato formale atto di dimissioni.
Il primo biennio decorre dalla data dell’accoglimento della domanda fino alla conclusione dell’anno solare successivo.
Le dimissioni non sono valide se non comunicate, a mezzo lettera raccomandata A/R da inviarsi al Consiglio Direttivo, almeno tre mesi prima della scadenza
dell’iscrizione e decorrono dal giorno successivo alla scadenza del periodo associativo.
Apposito regolamento, se ritenuto opportuno, approvato dal Consiglio Direttivo, stabilirà modalità, parametri e norme applicative per l’ammissione.
Articolo 7. (Rappresentanza).
– Le Imprese e/o ditte associate sono rappresentate dal Legale Rappresentante.
Possono, altresì, rappresentare l’Impresa, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Soci di Società di persone con potere di rappresentanza e i dipendenti dell’Impresa o incaricati a ciò formalmente delegati.
Le Organizzazioni associate sono rappresentate dal Presidente o da un Vice Presidente o da un componente del Consiglio Direttivo a ciò formalmente delegato.
Articolo 8. (Diritti degli associati).
– Gli associati hanno i seguenti diritti:
a) partecipare all’attività associativa;
b) partecipare alle Assemblee;
c) accedere, tramite i propri rappresentanti, alle cariche sociali;
d) avvalersi di tutte le prestazioni dell’Associazione;
e) concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
f) ricevere informazioni ed accedere ai documenti ed atti dell’Associazione.
Ogni socio effettivo, sia in sede di Assemblea ordinaria che straordinaria, ha diritto a due voti (un voto per i soci aggregati) e può essere rappresentato per delega
scritta da un altro associato. Ciascun associato non può rappresentare più di altri tre associati. I diritti sopra menzionati, compreso il diritto di voto da esercitare in Assemblea, spettano solo agli associati in regola con il versamento dei contributi sociali.
Articolo 9. (Dovere degli associati).
– La qualità di associato comporta i seguenti doveri:
a) osservare le norme statutarie e le relative delibere sociali, le quali saranno vincolanti per tutti gli associati se regolarmente prese in base alle norme statutarie;
b) attenersi ai normali criteri di correttezza e probità professionale e commerciale nello svolgimento della propria attività;
c) corrispondere entro i termini previsti i contributi associativi e gli altri eventuali contributi deliberati a norma dello Statuto;
d) appoggiare le iniziative intraprese dall’Associazione con spirito di mutua collaborazione;
e) fornire all’Associazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano previsti ai
fini delle azioni e degli scopi associativi, specie per quanto attiene alle statistiche e alla determinazione dei contributi associativi;
f) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli obiettivi e le regole dell’Associazione;
g) Demandare agli Organi di conciliazione, previsti dallo Statuto, ogni controversia nei rapporti tra Soci esclusivamente per questioni riguardanti l’Associazione.
Articolo 10. (Cessazione e perdita della qualità di associato).
– La qualità di associato si perde su delibera dell’Assemblea:
a) per dimissioni volontarie;
b) per la perdita di alcuni requisiti richiesti per l’ammissione o per incompatibilità sopravvenuta a seguito di cambio di attività;
c) per cessazione dell’attività esercitata dall’associato;
d) per inadempimento agli obblighi contributivi;
e) per espulsione motivata da inadempimento o da comportamenti non conformi al presente Statuto;
f) per decesso;
g) nel caso di assoggettamento a procedure concorsuali.
Articolo 11. (Sanzioni).
– Gli associati che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:
a) decadenza dei propri rappresentanti dalle cariche statutarie;
b) sospensione del diritto alle prestazioni fornite dall’Associazione;
c) decadenza dall’Associazione conformemente a quanto previsto dall’art. 10 lett. d);
d) espulsione dall’Associazione conformemente a quanto previsto dall’art. 10 lett. e). Le sanzioni di cui alle lettere a) b) c) saranno applicate, separatamente, dal Consiglio Direttivo in relazione alla gravità dell’inadempimento. Per l’espulsione decide il Consiglio Direttivo.
Titolo IV
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 12. (Organi dell’Associazione).
– Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Tesoriere;
f) il Segretario Generale.
Articolo 13. (Assemblea).
– L’Assemblea rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci ancorché dissenzienti.
L’assemblea degli associati è ordinaria e straordinaria. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza, dal
Vice Presidente. Tutte le deliberazioni devono essere affisse nella sede sociale per i 7 (sette) giorni successivi alla loro assunzione.
Articolo 14. (Adunanze dell’Assemblea).
L’Assemblea ha luogo in via ordinaria due volte l’anno, la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre.
Articolo 15. (Convocazione dell’Assemblea).
L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata A/R o altri mezzi legalmente idonei alle notificazioni (fax, telegramma, e-mail), spedita agli
associati almeno 8 (otto) giorni prima della data dell’adunanza, con l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e delle materie da trattare.
In casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di soli 3 (tre) giorni.
L’Assemblea potrà inoltre essere convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente dell’Associazione, il Consiglio Direttivo o ne facciano richiesta tanti
associati che rappresentano il decimo dei soci effettivi.
Articolo 16. (Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea).
– L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti, di persona o per delega, tanti soggetti che rappresentino la metà più uno
di tutti gli associati e aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto. Per le modifiche statutarie l’assemblea è ritenuta valida se in seconda convocazione è presente o rappresentato almeno un terzo più uno degli associati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti senza tenere conto degli astenuti. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente dell’Assemblea, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone di procede mediante scrutinio segreto, a meno che l’Assemblea decida, all’unanimità, di procedere diversamente.
Nel caso in cui l’Assemblea ordinaria non si fosse costituita in conformità a quanto disposto, si deve indire una nuova convocazione con identico ordine del
giorno.
In tal caso, il preavviso di cui all’articolo 15 è ridotto a dieci giorni (o a quattro in casi di particolare urgenza) e l’Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei rappresentanti intervenuti.
L’assemblea straordinaria può essere convocata, in qualunque momento, su indicazione del Presidente o del Consiglio Direttivo, o su richiesta scritta di almeno il
venti per cento dei soci effettivi, diretta al Presidente, nella quale si specifichino gli argomenti da trattare. Le modalità di convocazione dell’assemblea straordinaria
sono identiche a quelle stabilite per l’assemblea ordinaria. L’Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno
la metà più uno degli associati, e con la maggioranza di voti dei presenti o rappresentati per delega, e in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno un terzo più uno degli associati, e delibera a maggioranza dei presenti, anche per le modifiche statutarie.
Per le deliberazioni relative allo scioglimento dell’Associazione si applicano le norme del successivo articolo 29.
Articolo 17. (Presidente, Segretario e verbale dell’Assemblea).
– L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. All’inizio della riunione si dovrà procedere alla nomina di un segretario e ove necessario, di due scrutatori scelti tra gli aventi diritto a partecipare all’ Assemblea. Le funzioni di Segretario dell’Assemblea possono essere conferite ad un Notaio o al Segretario Generale dell’Associazione o a un componente dell’Assemblea a ciò delegato dai convenuti.
Le deliberazioni dell’Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e se intervenuti dagli scrutatori.
Articolo 18. (Attribuzioni dell’Assemblea).
Sono di competenza dell’ Assemblea:
a) l’elezione del Presidente dell’Associazione, dei Membri del Consiglio Direttivo, dei Liquidatori.
b) l’approvazione del programma biennale del Presidente, con la conseguente
determinazione delle direttive di massima dell’azione associativa, e la sua verifica nell’anno successivo;
c) l’approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, dei bilanci consuntivo e
preventivo annuali e dell’ammontare dei contributi associativi;
d) lo scioglimento dell’Associazione e le modifiche dello Statuto.
Articolo 19. (Consiglio Direttivo Durata).
– Il Consiglio Direttivo è composto:
a) dal Presidente dell’Associazione;
b) dal Vicepresidente;
c) dal Segretario Generale;
d) dal Tesoriere;
e) n. 3 (tre) o più fino ad un massimo di 6 (sei) Consiglieri delegati.
All’interno del consiglio direttivo un posto è riservato ad un iscritto all’associazione la cui attività o azienda che esso rappresenta NON si occupi in via primaria della commercializzazione di beni, (ad esempio: artigiani lavorazione materie prime, cantieri di produzione, ormeggiatori, ecc)
Un posto di consigliere è sempre riservato al presidente uscente, tranne nel caso in cui lo stesso sia stato dimissionato o sfiduciato dal consiglio o dall’assemblea.
Il Consiglio Direttivo dura in carica un biennio che decorre dal giorno in cui l’Assemblea ha provveduto alla sua nomina, fino a quello in cui si procederà ad
una nuova elezione. Ove nel corso del biennio venga a mancare un consigliere
delegato, questi è sostituito per cooptazione. In ogni caso, i membri subentrati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo decade automaticamente qualora si verifichino le dimissioni contemporanee di almeno un terzo dei suoi componenti. Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino alla scadenza prevista di quello sostituito.
Articolo 20. (Riunioni del Consiglio Direttivo).
– Il Consiglio Direttivo si riunisce quando lo disponga il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con lettera raccomandata A/R spedita almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell’adunanza. In caso di urgenza potrà essere convocato con telegramma, telex, fax, e-mail o altri mezzi legalmente idonei alla notificazione, spediti almeno 2 (due) giorni prima dell’adunanza.
Articolo 21. (Deliberazioni del Consiglio Direttivo).
L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall’assemblea e composto da tre a dieci membri. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal
Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo:
1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione;
3. redige e presenta all’assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
4. ammette i nuovi soci;
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea ai sensi dell’art. 7 del presente statuto. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente
costituite quanto è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell’ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall’assemblea generale), il Vice Presidente, il
Tesoriere (eletti nell’ambito del Consiglio direttivo stesso).
Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea. Rappresenta l’associazione di fronte alle autorità ed è
il suo portavoce ufficiale. Convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia
in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.
Articolo 22. (Attribuzioni del Consiglio Direttivo). – Il Consiglio Direttivo:
a) nell’ambito del programma del Presidente, approvato dall’Assemblea specifica le direttive di massima dell’azione associativa e verifica successivamente le fasi di attuazione del programma stesso;
b) formula le direttive per l’ordinato svolgimento dei rapporti associativi, nonché per le prestazioni dell’Associazione, anche istituendo, in Italia o
all’estero, delegazioni o uffici staccati dei quali stabilisce l’organizzazione e i compiti;
c) nomina il Vicepresidente;
d) convoca l’Assemblea e le sottopone qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell’Associazione che, pur compreso nelle attribuzioni del Consiglio Direttivo,
meriti, per la sua particolare importanza, l’esame e le deliberazioni dell’Assemblea;
e) adotta i provvedimenti giuridici ed economici concernenti il personale dell’Associazione, provvedendo alla sua assunzione o licenziamento, e ne stabilisce
l’organico;
f) provvede alla normale amministrazione dell’Associazione e dei suoi servizi,
dispone per gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per l’assolvimento delle finalità associative;
g) delibera i regolamenti dell’Associazione;
h) nomina i rappresentanti dell’Associazione presso Enti,
Amministrazioni, l Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni in genere;
i) propone i contributi associativi e gli altri eventuali contributi e predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea;
j) delibera sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedono l’ordinaria amministrazione;
k) esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente statuto e promuove ed attua quant’altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione degli aderenti alla vita dell’Associazione;
i) delibera sulle sanzioni previste dall’articolo 11;
m) nomina e revoca il Segretario Generale e il Tesoriere e ne stabilisce la retribuzione se estraneo;
n) ratifica le deleghe conferite dal Presidente;
o) Sottopone all’assemblea i candidati per la Nomina a “delegati di progetto”,dell’Associazione, i quali delegati possono anche essere esterni all’associazione stessa.
Articolo 23. (Il Presidente).
– Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, sulla base delle candidature pervenute entro 7 giorni dall’adunanza, sottoporrà all’Assemblea solo i nominativi in possesso dei requisiti
necessari, i quali ultimi potranno essere previsti in un apposito regolamento
I Presidenti, designati dal Consiglio Direttivo, presentano all’Assemblea, prima del voto, il proprio programma di attività per il biennio. Il Presidente dura in carica dall’Assemblea che lo ha eletto fino a quella ordinaria di due anni dopo e può
essere rieletto per due successivi bienni. Ulteriori rielezioni, per un massimo di tre bienni, sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di un biennio.
Il Presidente:
a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati con procura alle liti;
b) promuove la convocazione delle sedute dell’Assemblea, del Consiglio
Direttivo e ne presiede le riunioni;
c) provvede all’esecuzione delle deliberazioni
dell’Assemblea e del Consiglio Direttiva, al coordinamento dell’attività
dell’Associazione, all’amministrazione ordinaria di questa;
d) in caso di urgenza può esercitare singolarmente i poteri che condivide con il
Consiglio, salvo ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva;
e) per atti negoziali che importano l’assunzione di obbligazioni finanziarie a carico dell’Associazione di carattere straordinario agisce con firma congiunta con quella del Tesoriere, previa approvazione del consiglio direttivo. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. Nel caso di decesso del
Presidente, dovrà essere convocata, entro sessanta giorni dal verificarsi del predetto evento, l’Assemblea ordinaria, alla quale spetterà il compito di eleggere un nuovo Presidente. Il Presidente così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza prevista del Presidente sostituito.
Articolo 24. (Tesoriere).
– Il Tesoriere ha cura della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie nonché alle operazioni bancarie di ordinaria amministrazione.
Articolo 25. (Segretario Generale).
– Il Segretario Generale attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nello svolgimento del suo mandato. Cura, inoltre, la regolare
tenuta dei verbali e dei libri sociali. Partecipa a tutte le riunioni degli Organi sociali,
Commissioni, Gruppi di lavoro, riunione di Gruppi . E’ nominato dal Consiglio Direttivo, che ne determina la retribuzione se estraneo.
Articolo 26. (Disposizioni generali sulle cariche sociali).
– Le cariche sociali sono riservate ai rappresentanti delle Imprese e Organizzazioni associate che osservino tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto e
scadono tutte contemporaneamente ogni due anni, durando in carica un biennio dall’Assemblea che le ha elette fino a quella ordinaria di due anni dopo.
Per le cariche di tesoriere e segretario possono essere nominati anche non iscritti all’associazione. Un posto di consigliere è sempre riservato al presidente uscente, tranne nel caso in cui lo stesso sia stato dimissionato o sfiduciato dal consiglio o dall’assemblea La carica di Presidente dell’Associazione non è cumulabile con alcuna altra carica sociale. I soci aggregati possono accedere solo alla carica di Consigliere.
Le cariche elettive dell’Associazione) non potranno essere delegate ad altri membri dell’Associazione né a persone esterne(ad esclusione del tesoriere e del segretario generale) ; esse sono gratuite, così come previsto all’articolo 4.
La mancata partecipazione alle riunioni, per tre volte consecutive nel corso dell’anno solare e senza alcun giustificato motivo, comporta la decadenza delle persone
che ricoprono cariche sociali all’interno dell’Associazione.
TITOLO V
FONDO COMUNE – BILANCIO PREVENTIVO – BILANCIO CONSUNTIVO
Articolo 27. (Fondo comune).
– Il Fondo Comune dell’Associazione è costituito:
a) dai contributi di ammissione e dai contributi deliberati dall’Assemblea;
b) contributi di altri privati;
c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da attività e convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. Con il fondo comune, si provvede alle spese per il funzionamento dell’ Associazione ed a tutte le occorrenze e impegni in genere, per lo svolgimento dell’attività sociale. Il fondo comune, con ogni suo incremento ed accessione, è indivisibile fra gli associati.
In caso di cessazione del rapporto associativo, dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.
In tal caso, il patrimonio dell’ente che residua deve essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. Il Consiglio Direttivo, in sede di esame del bilancio preventivo, propone le direttive per le spese, gli
investimenti di capitale e in genere per la gestione economica e finanziaria del fondo comune.
Articolo 28. (Bilancio preventivo e Bilancio Consuntivo).
– E’ obbligatoria la redazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti ed ogni altro
elemento rilevante per la gestione economica dell’ Associazione.
Il Bilancio consuntivo riflette l’esercizio sociale che va dal 1^ gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere redatto e presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea degli associati, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell’anno
successivo. Il Bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità
di cui al precedente comma, entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno cui si riferisce.
Copie del bilancio preventivo e consuntivo devono essere affisse nella sede sociale per i quindici giorni precedenti le Assemblee che approvano i relativi
bilanci. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
TITOLO VI
SCIOGLIMENTO
Articolo 29. (Scioglimento dell’Associazione).
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in
assemblea straordinaria. L’assemblea che delibera lo scioglimento
dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di
promozione sociale di finalità similari.
TITOLO VII
REGOLAMENTI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE – RINVIO
Articolo 30. (Regolamenti).
– Il Presidente dell’Associazione, al fine di regolamentare meglio le disposizioni statutarie, può predisporre, ove lo ritiene utile, opportuni regolamenti da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo.
Articolo 31. (Disposizioni transitorie).
– Il presente Statuto annulla sostituisce a tutti gli effetti il precedente, ed entra in vigore al momento della sua approvazione.
Articolo 32. (Rinvio). – Per quanto non esplicitamente previsto nel presente statuto si rinvia alle disposizioni contenute negli articoli 36 e segg. del codice civile.
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